Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751);
Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);
Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), in particolare l’articolo 66;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in particolare l’articolo 3;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 novembre 2013;
Considerato quanto segue:
1. L’originaria funzione della tutela e della disciplina degli usi civici era quella di permettere il permanere delle popolazioni in aree svantaggiate attraverso la possibilità di ricavare integrazione di reddito per mezzo dell’esercizio di diritti d’uso che in Toscana erano, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne. Ancorché attualmente l’esercizio di tali diritti si sia in parte affievolito, soprattutto a causa dei fenomeni migratori delle popolazioni residenti, l’obiettivo principale della tutela dei beni civici resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l’istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali;
2. Per i pochi residenti ancora custodi della memoria degli usi civici, e per i residenti di ritorno, tali aree rappresentano un valore storico identitario che ancora oggi garantisce il persistere di un legame forte con il territorio. Di qui la riscoperta e l’esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell’ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale;
3. Alla luce di più sentenze commissariali, è opportuno specificare che hanno perso definitivamente e irreversibilmente l’antica destinazione civica quei terreni, originariamente civici che, a seguito di disposizioni legislative precostituzionali e in alcuni casi preunitarie (ad esempio, le disposizioni granducali di cui agli editti di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana degli anni 1766/1778 contenenti i “Regolamenti generali” delle diverse province toscane, cosiddetti Editti Leopoldini), sono stati messi in vendita e acquistati in quote dalla stessa popolazione locale e conferiti di nuovo in comunione o in condominio. Tali terreni hanno acquisito natura privata e non sono pertanto soggetti al rispetto della l. 1766/1927 e della presente legge regionale;
4. Appare opportuno emanare una disciplina regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, nel rispetto dell’uso previsto dalla legge statale e nell’ambito del trasferimento di cui al d.p.r. 11/1972 ed al d.p.r. 616/1977 ;
5. Una complessiva regolamentazione da parte della Regione appare infatti indispensabile alla luce del carattere datato della normativa statale del 1927 che ancora, sostanzialmente, presiede alla materia. Nel rispetto dei caratteri di inalienabilità, di inusucapibilità e di imprescrittibilità dei beni civici, sanciti dalla legislazione statale del 1927 e del 1928, la Regione persegue l’obiettivo di una complessiva rivisitazione normativa della materia, rimodulandola e aggiornandola, sia quanto alle procedure, che agli enti coinvolti. Ciò al fine di superare l’impostazione normativa statale che, in quanto previgente alla Costituzione, è di difficile traduzione nella struttura ordinamentale odierna. Quanto alla titolarità e ai limiti della relativa competenza legislativa regionale, con l’articolo 66 del d.p.r. 616/1977 , fu disposto in favore delle regioni a statuto ordinario, il trasferimento delle funzioni amministrative statali nella materia “agricoltura e foreste”, nell’ambito delle quali si collocano gli usi civici, che la l.1766/1927 aveva attribuito ai commissari per la liquidazione degli usi civici e al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Le competenze regionali si intrecciano ora con le competenze statali, esclusive e concorrenti, in materia di ordinamento civile, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e di governo del territorio;
6. In coerenza e in attuazione del principio costituzionale di adeguatezza, di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione , al fine di consentire il più adeguato esercizio delle funzioni amministrative disciplinate e lo svolgimento omogeneo delle stesse su tutto il territorio regionale, esse sono state allocate prevalentemente in capo alla Regione, fatte salve quelle comunali di cui all’articolo 4;
7. L’amministrazione degli usi civici compete al soggetto gestore (comune o amministrazione separata frazionale o comunale), che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico, ma promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle aree interessate dagli usi civici, mediante la mobilitazione di una pluralità di risorse interne e trattenendo in loco gli effetti moltiplicativi. Ciò, nell’ambito di una visione più imprenditoriale del demanio collettivo civico. Quando la gestione degli usi civici afferisce a un‘amministrazione separata frazionale o comunale, al soggetto gestore è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Ciò in sintonia con l’articolo 3 della l. 97/1994 ed altresì con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), la quale ultima prevede che la gestione di detti beni debba avvenire secondo le regole del diritto privato. A questo riguardo inoltre si segnala, con riferimento alla l. 97/1994 , la non trascurabile circostanza che i beni del demanio collettivo civico in Toscana ricadono prevalentemente in zone montane e marginali anche dal punto di vista economico. Anche in considerazione di ciò si è ritenuto di derogare in parte, con finalità semplificative, sulla base dell’articolo 3 della l. 97/1994 , alle disposizioni previste dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche private). Infine, qualora l’amministrazione degli usi civici attenga all’intero territorio comunale, appare opportuno prevedere che la relativa gestione competa al comune, il quale la esercita in amministrazione separata, a profitto della popolazione residente, fatta salva la possibilità, anche in tal caso, della costituzione dell’ente gestore;
8. Le caratteristiche storico ambientali dei beni del demanio collettivo civico esistenti in Toscana, unitamente al dato culturale di una gestione da sempre volutamente e responsabilmente comunitaria da parte delle popolazioni locali, inducono ad assegnare la totalità dei beni del demanio civico alla categoria di cui all’articolo 11, comma primo, lettera a), della l. 1766/1927 . Questa precisa scelta legislativa impone l’applicazione del regime legale di cui all’articolo 12 della medesima legge, in ordine soprattutto agli atti di straordinaria amministrazione, regime senza dubbio di maggiore tutela e improntato al mantenimento di una gestione di tipo collettivistico;
9. Per permettere un migliore e semplificato accesso ai finanziamenti pubblici, il soggetto gestore diverso dal comune è stato assimilato a un ente pubblico poiché, in ordine alla gestione degli usi civici, risulta preminente il perseguimento di finalità di interesse pubblico, quali la tutela e conservazione dinamica del territorio e del paesaggio;
10. In applicazione dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione al soggetto gestore è riconosciuta ampia autonomia statutaria e regolamentare, condizionata tuttavia dal controllo della Regione, la quale deve garantire la destinazione e la conservazione degli usi civici per le generazioni future;
11. Gli istituti relativi all’utilizzazione dei beni del demanio collettivo civico, quali il mutamento di destinazione e l’alienazione, sono mutuati dalla l. 1766/1927 e dal relativo regolamento di esecuzione r.d. 332/1928. Risulta innovativo rispetto alla legislazione statale l’istituto dell’affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico, in linea con la corrente giurisprudenza che ammette moduli organizzativi atipici, purché meritevoli di tutela;
12. Per quanto riguarda l’esercizio degli usi civici, in re propria o in re aliena, quando i terreni di demanio collettivo civico o gravati da diritti di uso civico si trovano all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, le norme di riferimento sono quelle della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
13. Al fine di vigilare sulla corretta gestione degli usi civici da parte del soggetto gestore i compiti di controllo e vigilanza sono ripartiti tra i comuni, ai quali spetta la vigilanza sulla corretta gestione patrimoniale e contabile del soggetto gestore, e la Regione, alla quale sono affidati tutti i rimanenti poteri di controllo, compreso quello di provvedere all’eventuale commissariamento del soggetto gestore, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);
14. La presente legge preclude la possibilità di ricorrere alla legittimazione dei possessi abusivi, prevista dall’articolo 9 della l. 1766/1927 . Ciò allo scopo di tutelare l’integrità dei beni del demanio collettivo civico ed in attuazione del d.p.r. 616/1977 , che ha operato il trasferimento delle competenze amministrative del commissario per gli usi civici in capo alla Regione;
15. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, di seguito denominati usi civici, mediante il riordino e la sistemazione della materia, coniugando le esigenze delle collettività titolari dei diritti e dei beni con quelle legate allo sviluppo sostenibile del territorio.
2. La presente legge non si applica ai beni immobili originariamente civici che, a seguito di disposizioni legislative precostituzionali o preunitarie, hanno perso definitivamente e irreversibilmente l'antica destinazione civica e, acquisita natura privata, sono stati conferiti dai proprietari in comunione o in condominio.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) demanio collettivo civico: l'insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività;
b) diritti d'uso civico: diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità;
c) terreni gravati da diritti d'uso civico: i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico;
d) utente: ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibili alla originaria frazione storica o al territorio comunale, con esclusione dei residenti nelle eventuali nuove frazioni, aventi origine diversa e natura autonoma dall'originaria;
e) collettività: l'insieme degli utenti;
f) soggetto gestore: l’ente gestore che amministra gli usi civici ai sensi dell'articolo 15, o il comune, nei casi di cui all'articolo 21;
g) istruttoria demaniale: accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici, dei diritti di uso civico e degli utenti che ne hanno diritto, sulla base di perizie di professionisti incaricati, competenti in materia di usi civici;
h) verifica demaniale: attività ricognitiva dello stato degli usi civici finalizzata alla complessiva sistemazione dei beni stessi;
i) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione di comune godimento tra il soggetto proprietario e la collettività esercente i diritti d'uso civico;
l) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività del godimento, in maniera piena ed esclusiva, del bene immobile facente parte del demanio collettivo civico occupato abusivamente.
Art. 3
- Competenze della Regione
1. Sono di competenza regionale:
a) l'istruttoria ed accertamento demaniale;
b) la certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico;
c) il riconoscimento della personalità giuridica privata dell'ente gestore, previa approvazione del relativo statuto;
d) l'indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione, nonché la fissazione della data delle elezioni;
e) l'approvazione dei regolamenti e del piano di valorizzazione del patrimonio adottati dal soggetto gestore;
f) la vigilanza sulla gestione dei beni del demanio collettivo civico da parte del soggetto gestore e i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29;
g) le verifiche demaniali;
h) la reintegra del demanio collettivo civico ai sensi dell'articolo 25;
i) le autorizzazioni inerenti il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico, le alienazioni e le ipotesi di affidamento in gestione, di cui rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11;
l) l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, lo scioglimento di promiscuità e la liquidazione dei diritti d'uso civico su terreni di proprietà altrui, nonché la liquidazione dei diritti di cui all'articolo 12;
m) la dichiarazione di chiusura delle operazioni relative all'accertamento e alla sistemazione complessiva e definitiva degli usi civici e l'archiviazione dei relativi procedimenti;
n) la gestione delle procedure conciliative di cui all'articolo 26;
o) in conformità con la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) l'individuazione dei contenuti di specifici corsi di aggiornamento per professionisti in materia di usi civici per l'espletamento di compiti di istruttoria e di verifica demaniale favorendone altresì la realizzazione;
p) l'istituzione e aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28.
Art. 4
- Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico;
b) il controllo contabile, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore, ove costituito ai sensi dell'articolo 15;
c) la trasmissione alla Regione delle segnalazioni e delle informative finalizzate all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 29;
d) la pubblicazione all'albo pretorio degli atti riguardanti gli accertamenti demaniali e i conseguenti adempimenti procedurali;
e) l'esecuzione dei provvedimenti regionali di reintegra.
2. La competenza relativa ai controlli contabili di cui al comma 1, lettera b), può essere delegata dal comune all'unione dei comuni di cui fa parte.
Art. 5
- Demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico è imprescrittibile e non è soggetto ad usucapione, in conformità ai principi della legislazione statale.
2. Il demanio collettivo civico è inalienabile, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Art. 6
- Regolamento per la gestione degli usi civici
1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina l'esercizio dei diritti degli utenti, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo, nonché le procedure per le richieste di utilizzo e le modalità di imposizione e riscossione dei canoni.
2. Il regolamento è redatto dal soggetto gestore in conformità alle disposizioni previste dal titolo II del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno) nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
Art. 7
- Piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico
1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico:
a) descrive la consistenza dei beni;
b) ne definisce la destinazione attuale e futura;
c) ne pianifica la gestione e la valorizzazione.
2. Il piano di valorizzazione è redatto dal soggetto gestore in conformità all’articolo 12, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751); nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, previo svolgimento delle procedure di valutazione di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.
Art. 8
- Espropriazione per pubblica utilità
1. Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità; può essere oggetto di mutamento di destinazione ai sensi dell’articolo 9.
2. I terreni gravati da diritti d'uso civico possono essere oggetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, previo parere favorevole del dirigente regionale competente. Tale parere tiene conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità rispetto all'interesse collettivo ambientale soddisfatto dal bene del demanio collettivo civico.
3. I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità sono adottati in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 9
- Mutamento di destinazione del demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico non può essere sottratto alla destinazione agro silvo pastorale a favore della collettività, fatti salvi i casi in cui una utilizzazione diversa comporti un reale beneficio per la collettività, in conformità all’articolo 12 della la l. 1766/1927 e all’articolo 41 del r.d. 332/18928.
2. Il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico è disposto previa determinazione del reale beneficio per la collettività, accertato in coerenza con il piano di valorizzazione dei beni stessi.
3. Il mutamento di destinazione è autorizzato dal dirigente regionale competente previo parere della Giunta regionale:
a) su proposta del soggetto gestore, a favore degli utenti;
b) su istanza del soggetto competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la partecipazione al procedimento di mutamento di destinazione del soggetto gestore ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è disposta la corresponsione di un canone, il cui importo è determinato nell'atto di autorizzazione.
5. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione contiene la clausola del ritorno dei beni del demanio collettivo civico, in quanto possibile, all’antica destinazione al cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata richiesta. Qualora non sia possibile restituire a tali beni l’antica destinazione, la Giunta regionale stabilisce la nuova destinazione dei beni medesimi ai sensi dell’articolo 41 del r.d. 332/1928.
Art. 10
- Alienazione del demanio collettivo civico
1. In applicazione dell'articolo 12 della l. 1766/1927 l'alienazione dei beni del demanio collettivo civico è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta del soggetto gestore, in presenza delle seguenti condizioni:
a) dall'alienazione deriva un reale beneficio per la collettività;
b) il bene da alienare ha perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo civico;
c) il ricavato dell’alienazione è reinvestito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo civico.
2. Ai fini del presente articolo è garantita la partecipazione della collettività interessata ai sensi dell’articolo 17.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale, con periodicità almeno annuale, le alienazioni che intende autorizzare.
Art. 11
- Affidamento in gestione del demanio collettivo civico
1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;
b) garanzia di una gestione economicamente più vantaggiosa dei beni;
c) priorità agli utenti nell’affidamento;
d) rispetto del regolamento per la gestione degli usi civici;
e) affidamento coerente con il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.
2. L’affidatario è tenuto a corrispondere un canone annuo, il cui ammontare è commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.
3. La proposta di affidamento è approvata dall’assemblea degli utenti ovvero dall'organo di gestione individuato dal comune ai sensi dell'articolo 21 ed è autorizzata dal dirigente regionale competente.
Art. 12
- Beni del demanio collettivo civico ricompresi in aree protette
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nei casi in cui il demanio collettivo civico ricada all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'esercizio dei diritti della collettività può essere temporaneamente ed eccezionalmente ridotto o compresso, qualora sia incompatibile con le esigenze di tutela dell'area di cui si tratti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dall'ente gestore del parco, riserva o area naturale, con atto motivato, previo parere della Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 394/1991 , corrisponde al soggetto gestore dei beni del demanio collettivo civico un indennizzo commisurato alla riduzione o compressione dei diritti della collettività, determinato sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della l. 394/1991 , il dirigente regionale competente provvede, secondo i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico, ancorché originati da precedenti operazioni di liquidazione.
Art. 13
- Beni del demanio collettivo civico e pianificazione comunale
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui al capo III del titolo I della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non possono contenere previsioni in contrasto con la presenza dei beni del demanio collettivo civico.
Art 14
- Assegnazione a categoria
1. I beni del demanio collettivo civico sono assegnati alla categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 11, della l. 1766/1927 .
CAPO II
- Gestione dei beni del demanio collettivo civico
Art. 15
- Ente gestore ed organi
1. L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato.
2. Gli organi dell’ente gestore sono:
a) l'assemblea degli utenti;
b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione;
c) il presidente del comitato di amministrazione.
Art. 16
- Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell’ente gestore
1. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ente gestore.
2. Ai fini dell’approvazione, il presidente del comitato di amministrazione trasmette alla Giunta regionale lo statuto adottato dall’assemblea degli utenti corredato dalla consistenza del patrimonio, dall’elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e da ogni altra documentazione utile.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private), successivamente all’approvazione dello statuto, l’ente gestore è iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
Art. 17
- Assemblea degli utenti
1. L'assemblea degli utenti è composta dalla collettività.
2. L’assemblea degli utenti adotta i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) il regolamento per la gestione degli usi civici;
c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
d) il bilancio preventivo e consuntivo;
e) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
f) altri atti di straordinaria amministrazione;
g) la revoca dei componenti del comitato di amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto;
h) la dichiarazione di decadenza dei componenti del comitato di amministrazione nei casi previsti dallo statuto.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea nonché i termini per l'adozione degli atti di cui al comma 2, sono stabiliti dallo statuto.
Art. 18
- Comitato di amministrazione e presidente
1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente, dura in carica cinque anni, ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31. Il presidente ha la rappresentanza legale del soggetto gestore.
2. Il comitato di amministrazione provvede:
a) alla gestione degli usi civici a beneficio della collettività;
b) all'adozione del proprio regolamento di funzionamento;
c) alla predisposizione dei seguenti atti:
1) statuto;
2) regolamento per la gestione degli usi civici;
3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
4) bilancio preventivo e consuntivo;
d) a inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
e) alla vigilanza sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti.
Art. 19
- Pubblicità degli atti
1. Il soggetto gestore garantisce la conoscibilità degli atti adottati, assicurandone la pubblicità mediante affissione all'interno della sede, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o in alternativa sul sito istituzionale del comune territorialmente competente.
Art. 20
- Accesso a contributi pubblici
1. Si applicano all’ente gestore le disposizioni che disciplinano l’erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici.
Art. 21
- Competenze del comune quale soggetto gestore
1. Qualora gli usi civici spettino all’intera popolazione residente nel comune, le competenze di cui agli articoli 17 e 18 sono esercitate, in amministrazione separata, dal comune in funzione di soggetto gestore.
2. Il comune approva lo statuto dell'amministrazione separata, con il quale individua gli organi comunali competenti ad esercitare le funzioni degli organi del soggetto gestore, ferma restando la legale rappresentanza del sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai fini dell'amministrazione degli usi civici frazionali, nelle more della costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 15.
4. E' fatta salva la facoltà di costituire l'ente gestore di cui all'articolo 15 anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero territorio comunale o in comuni contermini. La costituzione è disposta dalla Regione su richiesta del comune o della collettività, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
Art. 22
- Gestione degli usi civici
1. Il soggetto gestore disciplina, nel regolamento per la gestione degli usi civici, le modalità di esercizio individuale dei diritti, cui gli utenti sono tenuti ad attenersi.
2. Per i beni eccedenti il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, il regolamento può prevedere forme di gestione diverse dall'esercizio individuale, che realizzino comunque un beneficio per la generalità degli utenti.
Art. 23
- Proventi e spese
1. E' fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore.
2. In applicazione dell'articolo 24 della l. 1766/1927 , le somme derivanti dalle alienazioni e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore, con vincolo in favore della Regione Toscana. Tali somme, previa autorizzazione regionale, possono essere utilizzate per l'ampliamento e la valorizzazione del demanio collettivo civico, anche al fine di realizzare interventi in favore della collettività.
3. Gli introiti diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere iscritti nel bilancio del soggetto gestore per essere utilizzati nella gestione ordinaria.
4. Il comune esercita diritto di rivalsa sul bilancio del soggetto gestore ai fini del recupero delle spese anticipate per le attività di verifica e di sistemazione dei territori del demanio collettivo civico, e di quelle per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 31.
CAPO III
- Riordino e sistemazione degli usi civici
Art. 24
- Liquidazione dei diritti d'uso civico
1. Il procedimento di liquidazione dei diritti d'uso civico è attivato dalla Regione su istanza del proprietario del fondo gravato, o del soggetto gestore, o d'ufficio. La liquidazione è definita, nel rispetto della procedura disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, prioritariamente mediante scorporo di una porzione del fondo gravato, che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico, ovvero mediante pagamento di un canone affrancabile, con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927 .
Art. 25
- Occupazione abusiva di beni del demanio collettivo civico
1. Le occupazioni abusive di cui all'articolo 9 della l. 1766/1927 non sono oggetto di legittimazione.
2. La Giunta regionale dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente occupati e la restituzione alla collettività dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell’occupazione, con spese a carico dell’occupante, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31.
Art. 26
- Conciliazione
1. La Regione favorisce la sollecita definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità e ogni altra procedura finalizzata al riordino e alla sistemazione della materia di cui alla presente legge, promuovendo apposite procedure conciliative, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
2. Ferma la natura extra giudiziale delle procedure conciliative di cui al comma 1, il loro esito è comunicato dal dirigente regionale competente al Commissario per gli usi civici davanti al quale sia pendente un procedimento inerente il medesimo oggetto.
Art. 27
- Accertamento demaniale
1. La Regione promuove il completamento dell’accertamento degli usi civici quale operazione necessaria e preliminare alla costituzione della banca dati.
2. La Regione affida le operazioni di accertamento a professionisti incaricati competenti in materia di usi civici, nei casi in cui non si rinvengano professionalità adeguate all’interno degli organici regionali.
Art. 28
- Banca dati degli usi civici
1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l'inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale parte integrante del sistema informativo regionale (SIR), coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e nativamente integrata con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. I dati ufficiali relativi alla perimetrazione georeferenziata dei beni del demanio collettivo civico sono conservati presso la base informativa geografica regionale di cui all'articolo 29 della l.r. 1/2005 .
Art. 29
- Poteri sostitutivi
1. La Regione ha facoltà di nominare un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nelle forme e con le modalità previste dalla stessa legge regionale, qualora il soggetto gestore:
a) non provveda, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adozione dello statuto, del regolamento per la gestione degli usi civici, del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico ovvero alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) non provveda alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
c) incorra nel compimento di atti idonei a compromettere l'integrità e la consistenza dei beni del demanio collettivo civico, mettendone a rischio la conservazione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009 n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").
Art. 30
- Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico
1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è certificata la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico costituisce titolo per la trascrizione della proprietà del demanio collettivo civico ovvero del diritto d'uso civico gravante su beni altrui, in favore della collettività comunale o frazionale rappresentata dal soggetto gestore.
2. A seguito del decreto di cui al comma 1, il soggetto gestore provvede a richiedere, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2643 e seguenti del codice civile:
a) della titolarità della proprietà del demanio collettivo civico, da intestare a favore del soggetto gestore di riferimento per la collettività;
b) del diritto d'uso civico gravante su beni di terzi in favore della collettività.
CAPO IV
- Norme transitorie e finali
Art. 31
- Regolamento di attuazione(1)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati:
a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell'istanza da parte della collettività ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
b) le modalità e i termini per l’espletamento del controllo contabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) le modalità di indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione di cui all'articolo 18;
d) i contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, nonché i relativi procedimenti di approvazione;
e) le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25;
f) le modalità di pubblicità degli atti di accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 3, nonché per la determinazione del canone di cui all’articolo 11, comma 2;
h) le modalità specifiche per la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i) le modalità di esperimento delle procedure conciliative di cui all'articolo 26.
2. Al regolamento di attuazione è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.
Art. 32
- Disposizioni di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comitati delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, provvedono all'adozione del nuovo statuto dell'ente gestore e all'invio alla Regione ai fini della relativa approvazione e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adeguamento del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, ai fini della relativa approvazione da parte dell'assemblea e al successivo invio alla Regione per l'approvazione.
3. Il comune, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'articolo 21, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 31, predispone o adegua il nuovo statuto del soggetto gestore nonché il regolamento per la gestione degli usi civici e il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e li invia alla Regione per l'approvazione.
4. A seguito dell'approvazione dello statuto del soggetto gestore, la Regione procede alla certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico sulla base di precedenti istruttorie, commissariali o regionali, non opposte ovvero rese definitive da sentenza.
5. Entro i dodici mesi successivi alla certificazione di cui al comma 4, il soggetto gestore procede agli adempimenti previsti all'articolo 30.
Art. 33
- Formazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento nella materia degli usi civici anche rivolte al proprio personale, a quello dei comuni e delle unioni di comuni.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34
- Clausola valutativa
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all’articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28;
c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell’articolo 33;
d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).
Art. 35
- Rinvio
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano la l. 1766 /1927 e il r.d. 332/1928.
Art. 36
- Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, è abrogato il regolamento regionale 7 marzo 1992, n. 1 (Usi civici – Regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n. 278 – Costituzione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali).
Art. 37
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per la sola competenza:
anno 2014
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00
anno 2015
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00
anno 2016
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.