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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 12
- Beni del demanio collettivo civico ricompresi in aree protette
1. Fermo restando quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nei casi in cui il demanio collettivo civico ricada all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'esercizio dei diritti della collettività può essere temporaneamente ed eccezionalmente ridotto o compresso, qualora sia incompatibile con le esigenze di tutela dell'area di cui si tratti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dall'ente gestore del parco, riserva o area naturale, con atto motivato, previo parere della Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15, comma 2, della l. 394/1991 , corrisponde al soggetto gestore dei beni del demanio collettivo civico un indennizzo commisurato alla riduzione o compressione dei diritti della collettività, determinato sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
4. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11, comma 5, della l. 394/1991 , il dirigente regionale competente provvede, secondo i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico, ancorché originati da precedenti operazioni di liquidazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.