Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
Art. 1
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1994
1.
Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è aggiunto il seguente:
“
5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.