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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 59
- Sostegno al “sistema neve” in Toscana
1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui al comma 3.
2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare:
a) ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti ed a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
c) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati ed il connesso ripristino ambientale.
3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:
a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e loro unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di cui all’articolo 5 ter, comma 3, della l.r. 35/2000 , a micro, piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al comma 3, che siano proprietarie degli impianti di cui al comma 2 o delle relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie d'intervento di cui al comma 2 e sono definite le modalità per l’attribuzione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) – Italia.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” e di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.