Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
Art. 12
1. Per l’anno d’imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 ;
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2015, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'
articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 .
4. Col regolamento di cui all'
articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.