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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), f), l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Vista la legge regionale 7 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);


Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 28 (Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.)


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2014;


Considerato quanto segue:



Per quanto concerne il Capo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. Al fine di dare attuazione all’Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) sono disciplinate le tasse di concessioni regionali quali tributi propri, e rideterminato l'importo della tassa per l’abilitazione all’esercizio venatorio;


2. In relazione alla disciplina delle tasse di concessione regionale quali tributi propri si reputa necessario abrogare la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 54/1980 , che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, risultando più corretta l'applicazione della normativa sanzionatoria tributaria, cioè quella dettata l.r. 31/2005 ;


3. È opportuno intervenire sulle aliquote IRAP per gli esercizi commerciali che abbiano al loro interno o rimuovano apparecchi per il gioco d'azzardo, rispettivamente mediante una maggiorazione o una riduzione dell'aliquota;


4. Al fine di coordinare le politiche regionali in materia di IRAP con quelle nazionali come declinate nella legge di stabilità, è opportuno circoscrivere al solo anno 2014 gli effetti della norma agevolativa per le imprese certificate EMAS.



Per quanto concerne il capo II (Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica):


5. Ai fini dell'adeguamento della disciplina dell'avvocatura regionale della Toscana all'Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 , è necessario definire le regole per l'attribuzione dei compensi in base al rendimento individuale e per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi. Sono altresì fissati i limiti inderogabili all'erogazione dei compensi professionali stabiliti dalla legislazione nazionale, che comporta il superamento dei tetti precedentemente stabiliti dalla contrattazione decentrata, per il resto da ritenersi confermata.



Per quanto concerne il capo III (Disposizioni in materia ambientale):


6. È necessario modificare l’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , la cui applicazione ha dato luogo a dubbi di natura interpretativa, al fine di introdurre una disciplina diversificata in relazione alle varie forme di sostegno finanziario della Regione, per la realizzazione degli interventi di bonifica di competenza degli enti pubblici territoriali, che si possono configurare come anticipazioni con obbligo di restituzione oppure come contributi a fondo perduto;


7. È necessario altresì chiarire la natura sostitutiva dell’intervento della Regione, nei casi in cui il comune competente ometta di eseguire gli interventi di bonifica in danno, con conseguente recupero delle spese sostenute a carico dello stesso comune inadempiente mediante l’istituto della compensazione.



Per quanto concerne il capo IV (Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture):


8. Al fine di dare attuazione all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, è necessario prevedere il finanziamento per la completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, intervento che è stato recente inserito nel Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive), cosiddetto “decreto sblocca Italia”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ;


9. La Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che spetta allo Stato “l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II”;


10. Al fine di dare attuazione all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno è stato previsto il concorso finanziario della Regione all’attività di realizzazione dei relativi interventi per una spesa massima di euro 170.000.000,00 per l’anno 2015;


11. È opportuno finanziare, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il TPL su gomma in attuazione della l.r. 65/2010 , le risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto derivanti dai rinnovi contrattuali di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale 2002/2007;


12. Per favorire l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale con conseguente diminuzione degli oneri per servizio pubblico che la pubblica amministrazione deve versare alle aziende di trasporto, è necessario introdurre modifiche della disciplina concernente gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto e le relative sanzioni, al fine di ridurre il fenomeno del mancato pagamento del titolo di viaggio;


13 È necessario procedere alla rimodulazione sull'annualità 2015 di alcuni stanziamenti previsti dalle precedenti leggi finanziare sull'annualità 2014 per interventi relativi alla viabilità locale integrata con la viabilità di interesse regionale e, attraverso un incremento del finanziamento già previsto, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;


14. È necessario stanziare contributi straordinari per:


- il completamento della seconda tangenziale di Prato e le connessioni ai comuni limitrofi al fine di consentire la fruizione dell’intero tratto a sud dell’autostrada A11, fino alla SR in comune di Quarrata, per garantire così i collegamenti, soprattutto per i mezzi pesanti con il casello autostradale di Prato ovest;

- la definizione dei progetti relativi agli interventi sulla viabilità locale definiti nel documento annuale di programmazione (DAP);

- la realizzazione di interventi di risistemazione della viabilità locale in Comune di Zeri, danneggiata da eventi alluvionali;

- la realizzazione degli interventi riguardanti la viabilità, la cui progettazione è prevista in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento della diga di Levane e delle opere ad esso connesse;

- la realizzazione di un ponte ciclopedonale ed equestre sull’Ombrone in Comune di Grosseto, che consenta di collegare il territorio del Parco della Maremma con la viabilità locale a nord del Parco stesso e che permetta anche di superare uno dei punti critici, per il quale ad oggi non esistono valide soluzioni alternative, al fine della realizzazione dell’itinerario ciclabile tirrenico.


15. È necessario stanziare contributi straordinari per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di alcuni punti di attraversamento dell’Arno e altri interventi sulla viabilità locale in provincia di Arezzo mediante:


- interventi di risanamento e restauro dello storico Ponte Buriano sulla strada provinciale 01 per garantire l’efficienza della viabilità alternativa di attraversamento dell’Arno nella zona;

- l’adeguamento per consentire il transito in sicurezza del ponte che collega la stazione di Ponte a Poppi con la viabilità utilizzata per raggiungere gli istituti scolastici nel Comune di Poppi;

- intervento straordinario di manutenzione e di messa in sicurezza della strada “Talla - Bicciano - Vezza - Casavecchia - San Martino Sopr’Arno”;

- messa in sicurezza, al fine di migliorare la viabilità pedonale, del tratto della SP 327 in località Vado nel Comune di Monte San Savino.



Per quanto concerne il capo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):


16. È necessario prorogare i commissari straordinari e i collegi sindacali degli Estav, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di consentire loro di predisporre una situazione contabile al 31 dicembre 2014;


17. È necessario riproporre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 .



Per quanto concerne il capo VII (Disposizioni diverse):


18. È necessario, al fine di mantenere inalterata l’entità del capitale sociale, in relazione al ruolo che la società riveste per la promozione e lo sviluppo della logistica, aumentare la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale di Logistica Toscana S.c.r.l. in considerazione della dismissione delle partecipazioni possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista all’Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all’Sito esternoarticolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”);


19. È opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendoli fra Università e Comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana, l'avvio di due nuove progettazioni relative alla cittadella aeroportuale e alla Stazione radiotelegrafica marconiana di Coltano e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo alla Sapienza;


20. È opportuno assegnare un contributo straordinario al Comune di Magliano in Toscana per il ripristino ed il recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014;


21. È opportuno promuovere, anche attraverso un sostegno economico, la realizzazione di un progetto di valorizzazione e pubblica fruizione del Parco archeologico della città etrusca di Gonfienti;


22. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione Carnevale di Viareggio al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015;


23. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione “Festival Pucciniano”, in una fase di notevole difficoltà della Fondazione stessa per il venir meno di importanti apporti di finanziamento privato, a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;


24. È necessario sostenere finanziariamente il Comune di Crespina Lorenzana affinché possa provvedere, in considerazione della inagibilità e conseguente chiusura dell’edificio attualmente destinato alla scuola secondaria di primo grado, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado; il Comune di Impruneta, in considerazione della chiusura del plesso scolastico adibito a scuola dell’infanzia e alla carenze strutturali dell’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, nel rinnovamento dei plessi scolastici del territorio, con la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria; il Comune di Uzzano per l'ampliamento funzionale del complesso scolastico "La Pineta" in località Torricchio;


25. È opportuno, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, sostenere finanziariamente interventi che consentano la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantiscano un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, accrescendo la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico;


26. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza necessarie;


27. È particolarmente adeguata la proposta del Comune di Firenze di assegnare il complesso di archeologia industriale denominato “ex Meccanotessile” quale nuova sede per lo svolgimento delle attività statutarie dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA) sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del design, al fine di creare un centro di ricerca e formazione al design che possa dialogare nel modo più ampio con l’intero territorio ed esserne agente di sviluppo;


28. La prossima conclusione delle procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) e quindi la emanazione dei decreti di acquisizione dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino – gestione commissariale) rendono necessario assicurare copertura finanziaria alle spese, imputabili alla realizzazione dell’invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario straordinario per l’invaso di Bilancino, conclusa alla data dal 18 luglio 2011;


29. A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 ” è opportuno mettere in condizione la Regione di poter corrispondere finanziariamente ai requisiti posti dal decreto ministeriale citato, con particolare riferimento al possibile riconoscimento di un Teatro nazionale in Toscana;


30. È opportuno un sostegno finanziario della Regione, in concorso con i soci fondatori (Comune di Siena, Provincia di Siena e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Siena) in favore dell’ “Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana” di Siena.



Per quanto concerne il capo VIII (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):


31. A fronte dell'intervento in materia di tasse sulle concessioni regionali che prevede anche un diverso importo delle tasse di concessione relative all'abilitazione all'esercizio venatorio si rende necessario, al fine di razionalizzare la spesa, modificare la ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi nel settore faunistico-venatorio.



Per quanto concerne il capo IX (Disposizioni in materia di programmazione):


32. Alla luce dell'esito positivo della misura, contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2014, con cui la Regione Toscana, unica in Europa, al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione, ha iscritto a carico del bilancio di previsione 2014 delle somme a titolo di anticipazione le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall’Unione europea, si dispone anche per l'anno 2015 un'anticipazione volta a finanziare, in particolare, politiche in materia di tirocini, energia, lavori socialmente utili e per garantire l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica dei programmi operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR), FSE, FEASR e del PO Italia-Francia Marittimo.



Per quanto concerne il capo X (Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”):


33. Le politiche di contenimento della spesa pubblica sono state oggetto di interventi legislativi da parte del Consiglio regionale sin dal 2010, con l’approvazione della legge regionale n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa) finalizzata a perseguire l’obiettivo di riduzione e razionalizzazione della complessiva spesa consiliare;


34. A quel primo intervento sono succeduti nel tempo altri qualificanti interventi legislativi del medesimo tenore che hanno, tra le altre cose, inciso anche sull’istituto dell’assegno vitalizio per consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, prevedendone la soppressione a decorrere dalla decima legislatura;


35. Muovendosi nel solco già tracciato, si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore intervento normativo attraverso una modifica della l.r. 3/2009 finalizzata a definire modalità e limiti di erogazione dei vitalizi in essere e di quelli che devono essere erogati, stabilendo che il relativo diritto sorga a sessantacinque anni di età, a fronte degli attuali sessanta, con l’applicazione delle medesime disposizioni previste dai regolamenti parlamentari per coloro che hanno svolto più legislature e disponendo penalizzazioni a scalare per coloro che hanno effettuato un’unica legislatura, nel caso di volontaria anticipazione di detto limite di età, comunque entro il limite minimo invalicabile di sessanta anni di età;


36. Si ritiene altresì opportuno, nel quadro del contenimento complessivo eccezionale della spesa pubblica per fronteggiare l’attuale contesto economico, anche facendo ricorso a misure straordinarie temporanee, prevedere una misura provvisoria – definita in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati della Corte costituzionale per questo genere di interventi - consistente in una riduzione, per i prossimi tre anni, degli importi di tutti i vitalizi in essere, calcolata con percentuali progressive in relazione all’entità del vitalizio stesso e facendo esenti gli importi di minore entità;


37. Si consente, inoltre, a chi intende rinunciare in via permanente al vitalizio, la ripetizione dei contributi già versati;


38. Si introducono disposizioni manutentive per la disciplina di casi particolari e, segnatamente, l’eliminazione di disposizioni transitorie che consentivano nelle legislature passate la fruizione del vitalizio ad una età inferiore nonché la correzione delle disposizioni relative all’assegno di reversibilità per i figli studenti.


39. Si dispone, infine, che i risparmi complessivamente realizzati con queste misure confluiscano in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte a situazioni di emergenza di carattere sociale o ambientale.



Per quanto concerne il capo XI (Norma finale)


40. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.