Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
SEZIONE III
Art. 6
Art. 7
“
Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
Art. 8
Art. 9
“
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;
”.
Art. 10
- Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.