SEZIONE I
- Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
Art. 1
- Tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:
a) abilitazione all’esercizio venatorio euro 23,00;
b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.
3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
Art. 2
Art. 3
- Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.