Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
CAPO IX
- Disposizioni in materia di programmazione
Art. 69
- Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea
1. Al fine di garantire anche per l'anno 2015 la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 11.940.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2015 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte per euro 7.600.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 615 “Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti”, per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 625.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti”, per euro 500.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” e per euro 215.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 122 “Cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1 le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2015. Per la parte regionale le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.
Art. 70
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi