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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO VI
- Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 43
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), le parole: “
da almeno un anno,
” sono sostituite dalle seguenti: “
da almeno cinque anni in strutture non occupate abusivamente.
”.
Art. 44
- Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità
1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione:
a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni;
b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilità.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce obiettivi specifici e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione non può superare l'80 per cento della spesa complessiva prevista dal singolo progetto.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 615 “Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'articolo 69.
Art. 45
- Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà
1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’articolo 60 della l.r. 77/2012 , per l’anno 2015 è autorizzata la spesa massima di euro 2.500.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 46
- Violenza di genere
1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. (25)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016. (26)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

Art. 47
- Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità
1. Per la realizzazione delle attività del Centro regionale di informazione e documentazione, (CRID), istituito a seguito di accordo con la Società della Salute dell’area fiorentina nord-ovest, quale soggetto di riferimento regionale per sensibilizzazione e consulenza, ricerca e sviluppo di azioni locali, sostegno di azioni attuative dell'articolo 4 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e della 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la diffusione di una cultura dell’accessibilità e di informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti con disabilità anche attraverso l’uso di nuove tecnologie, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017, comprensiva degli oneri necessari per l’organizzazione annuale di una Conferenza regionale della disabilità.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 bis
- Contributo regionale per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” (8)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 25.

1. Al fine di sostenere l’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” come definiti dall’articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013.
2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.
3. I contributi sono concessi prioritariamente per l’apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dellalegge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fra fronte con gli stanziamenti dell’UPB 515 “Sviluppo locale - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 ter
- Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio (9)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 26.

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.