Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
Art. 64
- Contributi straordinari per impiantistica sportiva
1. È autorizzata la spesa di euro 1.020.000,00 per l'anno 2015 per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ad enti locali e istituti scolastici ed universitari per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.
2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono erogati per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dal piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa e sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 al fine di consentire la fruizione degli impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento emanato dalle autorità competenti, in relazione a:
a) vetustà di parte delle strutture e strumentazioni;
b) cedimenti strutturali e situazioni di danneggiamento che comportino la riduzione della fruizione o compromettano del tutto l'utilizzo in relazione a manifestazioni o attività di livello già programmate;
c) messa in sicurezza di parti o della totalità della struttura, anche relativamente a difesa da danneggiamento per cause naturali.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri di cui al comma 2 e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in conformità a quanto previsto dal piano.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 1.020.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.