Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 81

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), e l’articolo 55 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);


Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno intervenire sulla l.r. 76/2009 , istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità, per modificare la disposizione relativa alla durata in carica dell’organismo, al fine di allinearne la scadenza alla previsione generale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ai sensi del quale: “gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale”;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.