Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014
Art. 3
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 74/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'
articolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
”. 2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'
articolo 8, comma terzo, della l. 108/1968 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.