Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 12 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 12 - Operazioni dell’ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali.
1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'
articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014 .
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti
della l.r. 51/2014 , proclama eletti gli altri consiglieri regionali.
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.