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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 78

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale);


Considerato quanto segue:


1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla l.r. 45/2013 hanno lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea al fine di contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale;


2. È opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità;


3. È opportuno concedere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati;


4. È opportuno dare ai comuni la facoltà di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013
1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: “
figli
” è soppressa.
Art. 2
- Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r. 45/2013
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 45/2013 è sostituita dalla seguente: “
Contributo a favore delle famiglie con persone disabili
”.
Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2013 la parola: “
figli
” è sostituita dalla seguente: “
persone
”, e la parola: “
figlio
” è sostituita dalla seguente: “
persona
”.”
Art. 4
b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana,
in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “
euro 24.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29.999,00
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.
”.
Art. 5
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 45/2013 le parole: “
, in assenza di quest’ultima
” sono soppresse.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 45/2013 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Ulteriori disposizioni
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale dicembre 2014, n. (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.