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Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 76

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). Attribuzione di funzioni all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014





PREAMBOLO



Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), riattribuisce al livello regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 Sito esternodel d.lgs.152/2006 , nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del medesimo decreto legislativo;


2. La decorrenza del trasferimento della titolarità delle funzioni avverrà, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 61/2014 , dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 92, 94 e 96, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


3. Nel frattempo, sempre ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 61/2014 , il trasferimento della titolarità delle funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, decorre dalla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 stessa e cioè dal 20 novembre 2014, per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti relativi a:


a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;

b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;

c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.


4. Per l’esercizio di queste nuove attribuzioni la Regione necessita dell'assistenza e del supporto tecnico dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR);


Approva la presente legge:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.