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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

TITOLO VII
Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi
CAPO I
Tipologia e corresponsione dei contributi
Art. 183
Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184, comma 1 e dall’articolo 185, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel presente titolo.
1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo. (402)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184, comma 1 e dall’articolo 185, la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ad eccezione dei seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione:
a) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari;
b) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d) ed e);
3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile,(403)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47.

limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.(165)

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28.

Art. 184
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
a) aumento delle superfici utili (404)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 48.

degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216; (166)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3.(167)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall’articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.
4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua:
a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori;
b) i criteri generali per l’erogazione del contributo di cui alla lettera a).
5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo.
5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 (281)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 29.

. (169)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente.
7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) determinato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell’indice.
8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell’anno seguente.
Art. 185
Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia.
2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell’indice del costo di costruzione determinato dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell’indice.
4. Il contributo afferente al permesso di costruire o alla SCIA presentata ai sensi dell’articolo 134, commi 2 e 2 ter,(501)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23.

(282)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 30.

comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001.(170)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72.

Art. 186
Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 , il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto alla sola quota di cui all’articolo 184, applicata nella misura minima stabilita dal comune, qualora l’interessato si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall’articolo 187.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma 1, in tal caso, sono descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime.
3. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione oppure ad eseguire direttamente le opere stesse.
4. La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese dell’interessato.
Art. 187
Convenzione tipo
1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 186, con deliberazione della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
e) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 183.
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1, sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 188
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione(502)

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

1. Il contributo di cui all’articolo 183 non è dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa;
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, previa in questo caso, la stipula di convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile (171)

Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73, e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49.

preesistente, di edifici unifamiliari. E’ facoltà del comune disciplinare, nel regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle superfici utili (171)

Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73, e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49.

e mutamento della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere agli oneri di urbanizzazione. Il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.
d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio. (503)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

3. Il contributo di cui all’articolo 183, non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall’Sito esternoarticolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.
3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. (504)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

Art. 189
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L’incidenza di tali opere è stabilita con atto del comune in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 184, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi da parte del comune in relazione ai diversi tipi di attività.
3. Qualora la destinazione d’uso delle costruzioni o impianti indicati nei commi 1 e 2, nonché delle opere di cui all’articolo 188, comma 1, lettera a), sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d’uso, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
Art. 190
Versamento del contributo
1. Il contributo di cui all’articolo 183, è corrisposto al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa.
2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera, è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.
3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
Art. 191
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001;(172)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74.

d) destinazioni d’uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 90 per cento dei valori medi definiti in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5 fermo restando quanto stabilito all’articolo 188, comma 3 bis.(505)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 25.

3. Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica e popolare di cui all’articolo 117, il contributo di cui all’articolo 183 è commisurato alla sola quota di cui all’articolo 184 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 12, Sito esternodella legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 ; Sito esternolegge 18 aprile 1962, n. 167 ; Sito esternolegge 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all’articolo 118, sono realizzati a titolo gratuito, fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica l’articolo 189, comma 2. Gli oneri per l’urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati, per l’intero, nel costo relativo alla cessione dell’area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal comune sulla base dei parametri della tabella approvata con deliberazione della Giunta regionale e soggetti agli aggiornamenti di cui all’articolo 184.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a cura dei privati proponenti. In tal caso, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.
6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune.(405)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 50.

8. I comuni, contestualmente alla disciplina di cui all’articolo 98 o con apposito atto, definiscono mediante specifiche tabelle l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) alle destinazioni d’uso regolamentate che comportano aumento dei carichi urbanistici;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo 188, il comune determina l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo 183, quando l’intervento sia relativo a:
a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo III;
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati (285)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 216.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, può essere(286)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

effettuata direttamente dal soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo(283)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

.(173)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74.

13. I comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla normativa di riferimento in una misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 70 per cento.
14. Con la deliberazione di cui all’articolo 184, comma 5, la Giunta regionale determina i criteri con cui i comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al comma 13, nonché la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di rigenerazione urbana e la riduzione degli oneri di cui all’articolo 220, comma 1.
15. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.
CAPO II
Vigilanza e sanzioni
Art. 192
Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
1. ll mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 184 e 185(174)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75.

comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1, non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.
Art. 193
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza:
a) alle norme di legge e di regolamento;
b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali e del regolamento edilizio;
c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella SCIA.
2. Quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Sito esternol. 167/1962 , nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 , alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla Sito esternolegge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree sottoposte alla disciplina del Codice, il comune ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta, in una delle aree soggette ai vincoli indicati al medesimo comma 2:
a) l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di attività edilizia libera di cui all’articolo 136;
b) l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 136, comma 1.
4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d’ufficio o su segnalazione dei cittadini, l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 445/2000 , oppure non sia apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall’ente parco. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati.
7 bis. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante pubblicazione sull’albo pretorio, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; trasmette altresì tali dati alla provincia o alla città metropolitana mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis. (558)

Comma aggiunto con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 18.

Art. 194
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 193, il comune informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo 193.
Art. 195
Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari di permesso di costruire o di SCIA, dei committenti, costruttori e direttori dei lavori, si applica l'Sito esternoarticolo 29 del d.p.r. 380/2001 .
Art. 196
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il comune, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, oppure con le variazioni essenziali di cui all’articolo 197, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, entro il termine di novanta giorni,(406)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

indicando nel provvedimento l’area che è acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.
2 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta giorni. (407)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie totale(408)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51, poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4 bis. Il comune, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile (409)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (175)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 76.

4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (175)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 76.

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che il comune non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni soggetti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
8. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5, non si applicano:
a) nei casi di incrementi volumetrici, comunque denominati, realizzati in sopraelevazione o comunque non comportanti ampliamento dell’area di sedime del fabbricato, eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tali ipotesi, il comune provvede ai sensi dell’articolo 199;
b) per aumenti di superficie calpestabile(410)

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

realizzati all’interno dell’involucro edilizio previsto dal permesso di costruire;(411)

Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

b bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. (412)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51.

9. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento a soggetti privati di aree già demaniali.
9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter (408)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51, poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel d.p.r. 380/2001. (287)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 32.

Art. 197
- Determinazione delle variazioni essenziali
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 196 e 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198, costituiscono variazioni essenziali al progetto allegato al titolo abilitativo(288)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 33.

le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98;
b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione residenziale in misura superiore:
2) al 3 per cento(506)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27.

per la parte eccedente 300 metri quadrati;
c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
2) al 3 per cento(506)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27.

per la parte eccedente 400 metri quadrati;
d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel titolo abitativo(289)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 33.

dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abitativo(289)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 33.

.
Art. 198
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d’opera, che non eccedano il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico-sanitari.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.
Art. 199
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h), (560)

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 20.

laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00(290)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 34.

.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice e incidano sui beni oggetto di tutela, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 193, comma 6.
5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al capo I, se dovuto.
5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali. (291)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 34.

Art. 200
Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa
1. L’esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000,00(292)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98(414)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 53.

:
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d) (561)

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 21.

.
2. In caso di SCIA presentata in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, prima delle contestazioni(178)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78.

di cui all’articolo 193, commi 3 e 4, la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento.
3. Gli interventi ed opere di cui al comma 1, lettere a) e b), ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
5. Quando gli interventi ed opere realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa risultino eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 e può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore anche nei casi di cui al comma 1.
6. Qualora, sulla base di motivato accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00 (292)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

.
6 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e bis) eseguiti, senza opere edilizie, in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi. (416)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 53.

6 ter. Se il responsabile dell’abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. (416)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 53.

7. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo I, se dovuto.
Art. 201
Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
1. Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00(294)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 36.

.
2 bis. Nel caso dei mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi. (417)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 54.

2 ter. Se il responsabile dell’abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. (417)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 54.

3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo I, se dovuto.
Art. 202
Mutamenti della destinazione d’uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni(434)

Articolo abrogato con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 75.

Abrogato.
Art. 203
Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni
1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter(508)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30.

, la sanzione è di euro 1.000,00.(295)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 37.

2. La mancata comunicazione degli estremi(296)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 37.

dell’avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di cui all’articolo 145, comma 10, comporta l’applicazione della sanzione di euro 516,00.
Art. 204
Annullamento del permesso di costruire
1. In caso di annullamento del permesso di costruire si applica l'Sito esternoarticolo 38 del Sito esternod.p.r. 380/2001 .
2. La valutazione del valore venale delle opere abusivamente eseguite è compiuta (297)

Parola eliminata con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 38.

dall’ufficio tecnico comunale.
3. La sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore a euro 1.000,00 (298)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 38.

.
4. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.
4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, (509)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31.

in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. (299)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 38.

Art. 205
Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 39 del d.p.r. 380/2001 , per annullare i permessi di costruire che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso di immobili ricadenti nelle zone omogenee “A” o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali,(418)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 55.

rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure qualora essi incidano sull’igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità.
2. La Regione esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 39 del d.p.r. 380/2001 per dichiarare l’inefficacia delle SCIA aventi ad oggetto interventi in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) abbiano ad oggetto interventi che ricadono in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure incidenti sull’igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità;
b) abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), se detti interventi comportano:
1) aumento delle unità immobiliari;
2) modifiche del volume;
3) modifica dei prospetti o delle superfici;
3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 2, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, con riferimento alle denunce di inizio attività presentate ai sensi della normativa vigente al momento della loro presentazione.
4. In presenza di istanze o esposti diretti ad ottenere l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione richiede al comune la documentazione necessaria al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per avviare il procedimento. Il comune trasmette senza indugio alla Regione la documentazione richiesta. L’avvio del procedimento regionale è comunicato agli interessati ed al comune ai fini dell’eventuale esercizio del potere di autotutela. L’attività istruttoria della Regione è completata nel termine di sei mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.
5. Ove a seguito del completamento dell’attività istruttoria sia riscontrata la sussistenza dei presupposti per l’esercizio delle funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 39 del d.p.r. 380/2001 , la Regione provvede alla contestazione nei confronti degli interessati ed assume le determinazioni conclusive entro i successivi diciotto mesi.
Art. 206
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00(300)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 39.

.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 ter,(510)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32.

(562)

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 22.

eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.(301)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 39.

Art. 206 bis
Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985(181)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 79.

1. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.
2. L’avvenuta ultimazione degli interventi entro il termine temporale specificato al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo.
Art. 207
Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967(182)

Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 80.

Abrogato.
Art. 208
Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 (182)

Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 80.

Abrogato.
Art. 209
Accertamento di conformità
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria, oppure la SCIA in sanatoria, può essere presentata: (563)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23.

a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, comma 1, entro il termine per la rimozione o la demolizione previsto dal comma 2 del medesimo articolo ;
b) per le fattispecie di cui agli articoli 199, comma 1, e 206, comma 1, entro i termini ivi previsti per la rimozione o la demolizione, stabiliti dal comune con propria ordinanza, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino ;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.
2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:
a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134 ;
b) istanza di rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo 135 .
2 bis. La SCIA in sanatoria può essere presentata solo (563)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23.

nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica di cui al titolo VI , capo V (565)

Parole aggiunte con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23.

. (421)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.(420)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00(302)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 40.

. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento(422)

Periodo soppresso con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

.
6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. (421)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. (421)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 64/2009, l'importo dell'oblazione di cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00 .(421)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.(420)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

8. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo.(420)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 56.

Art. 210
Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di interventi in assenza di permesso di costruire o di SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi, il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell’abuso.
Art. 211
Disposizioni per le varianti in corso d’opera
1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti in corso d’opera, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 143, commi 1 e 2, fermo restando l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera di cui all’articolo 143, comma 3.
2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definito dall’articolo 135, comma 2, lettera c).
Art. 212
1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall’ufficio comunale competente.
2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento di cui al comma 1, la competenza è trasferita all’ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell’intervento il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all’ufficio del Prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.
Art. 213
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o della normativa urbanistico edilizia in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro tre anni dalla presentazione dell'attestazione asseverata(303)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 41.

di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, oppure, ove non sia possibile l’eliminazione della suddetta difformità, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 ter,(513)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34.

(304)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 41.

(566)

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 24.

realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico.
Art. 214
Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V
1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel titolo VI, capo V, sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5.000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvede la struttura regionale competente.
Art. 215
Sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 141, comma 13
1. La mancata realizzazione delle misure di cui all’articolo 141, comma 13, oppure la loro realizzazione difforme dalle modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 141, comma 15, comporta:
a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari ad euro 9,00 per metro quadrato di prospetto, da calcolarsi sulla superficie complessiva delle facciate del fabbricato, comprese quelle rivolte su chiostrine o cortili interni. Ai fini del calcolo si considerano le sole facciate sottostanti la porzione di copertura interessata dall’intervento;
b) la prescrizione diretta a conformarsi, entro un termine da essa fissato, alle disposizioni recate dal regolamento di cui all’articolo 141, comma 15. Tale termine può essere prorogato per una sola volta su richiesta motivata del soggetto interessato.
2. La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al comma 1, lettera b), entro il termine in essa fissato, o in quello prorogato, comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia rispetto a quanto stabilito al comma 1, lettera a).
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate ai seguenti soggetti, solidalmente responsabili:
a) al proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo;
b) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 81/2008 , oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al direttore dei lavori;
c) al coordinatore per la progettazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 91 del d.lgs. 81/2008 , oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al progettista dell’intervento qualora la violazione consegua ad un elaborato tecnico della copertura non conforme alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 141, comma 15.
4. L’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è di competenza dell’azienda USL. La competenza all’applicazione delle relative sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
5. Per quanto riguarda le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 215 bis
1. Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio dell’abusivismo edilizio la Giunta regionale predispone, d’intesa con l’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e l’Unione regionale delle province toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale per la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante deliberazione, stabilisce indirizzi in merito ai dati da trasmettere e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della presente legge.
CAPO III
Parametri urbanistici ed edilizi
Art. 216
1. La Regione determina, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. I comuni adeguano i regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
3. I comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.