TITOLO IV
Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio. Disposizioni in materia di porti regionali
CAPO I
Patrimonio territoriale e paesaggio
Art. 58
Funzioni in materia di tutela paesaggistica
1. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Codice, qualora non attribuite ad altro ente ai sensi della presente legge.
2. Il piano paesaggistico regionale costituisce parte integrante del PIT che assume la funzione di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice.
3. Alla tutela del paesaggio concorrono, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica delle province, della città metropolitana e dei comuni, laddove adeguati, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice, al piano paesaggistico regionale.
Art. 59
Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale
1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d’ora in avanti denominato “piano paesaggistico”, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d’uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del Codice.
2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all’articolo 135, comma 1, e di cui all’articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.
3. Con deliberazione, la Giunta regionale organizza l’attività dell’osservatorio del paesaggio di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice al fine di:
a) esercitare il monitoraggio dell’efficacia del piano paesaggistico;
b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
Art. 60
Valorizzazione dei paesaggi
1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella:
a) corretta manutenzione e riproduzione del patrimonio territoriale e delle invarianti che ne strutturano le diverse componenti;
b) riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi urbani, rurali, naturali compromessi o degradati;
c) creazione di nuovi paesaggi per migliorare la qualità complessiva del contesto esistente.
2. La Regione concorre alla valorizzazione dei paesaggi regionali anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro.
Art. 61
Parchi regionali e aree protette
1. I territori dei parchi regionali, delle riserve e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano.
2. I piani dei parchi regionali si conformano alla specifica disciplina paesaggistica del PIT, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice.
CAPO II
Disposizioni per la qualità degli insediamenti
Art. 62
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento:
a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
c) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano;
d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali;
e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
f) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
g) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
h) alle prestazioni di contenimento energetico degli edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla fruibilità e sicurezza;
i) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla
legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), e all’accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
l) alla qualità dell’architettura con particolare riferimento agli spazi d’uso collettivo ed alle opere pubbliche;
m) alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di trasferimento dati sull’intero territorio regionale.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d), i) e l), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che indica criteri, parametri di riferimento per i comuni.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica privilegiano un’organizzazione degli spazi e delle funzioni tale da assicurare la qualità della vita sociale della popolazione.
4. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento;
d) opere e reti per la captazione, l’adduzione e la potabilizzazione ai fini dell’uso idropotabile;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
h) reti per il trasferimento dati.
5. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) plessi scolastici per l’istruzione primaria e secondaria;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
h) le opere e le reti per l’adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili, provenienti dal riuso o dal recupero;
i) impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) strutture pubbliche di servizio o di supporto all’attività d’impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d’impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
n) edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.
6. E’ definito come verde urbano l’insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani.
7. Le azioni di governo del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto previsto dalla
legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
Art. 63
Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l’attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con la legislazione vigente.
2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
3. L’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’
articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità stabilite nel piano operativo comunale sulla base dei seguenti criteri:
a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie
edificabile(354) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .
residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune;
c) corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione in caso di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.
4. Il piano operativo può consentire la monetizzazione delle cessioni di cui al comma 3, lettere a) e b), in caso di interventi di modesta rilevanza.
5. Le modalità di cui al comma 3 e al comma 4, sono obbligatorie per i comuni definiti ad alta tensione abitativa ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
CAPO III
Disposizioni sul territorio rurale
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 64
Il territorio rurale
1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito:
a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate “aree rurali”;
b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”;
c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. E’ comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall’articolo 4 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla presente legge, al PIT, al PTC e al PTCM.
3. Nell’ambito del territorio rurale possono essere individuate:
a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate “ambiti di pertinenza”;
b) aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate “ambiti periurbani”;
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale possono articolare il territorio rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale disciplinano il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti nel territorio rurale, nonché le attività e i servizi in esso insediati, ancorché a carattere non agricolo, perseguendo gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 68.
6. L’inserimento all’interno del territorio rurale delle previsioni di cui al comma 1, lettera d), è subordinato al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25. In tale caso, oltre alle verifiche di cui all’articolo 25, comma 5, la conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le aree di cui al comma 1, lettera d), non sono soggette alla disciplina di cui al presente capo.
Art. 65
Nuclei rurali
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), previa classificazione degli edifici che li compongono nonché degli edifici sparsi nel territorio rurale.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono la disciplina volta a:
a) assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
b) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.
Art. 66
Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti di pertinenza di cui all’articolo 64, comma 3, lettera a), e ne identificano gli aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.
Art. 67
Ambiti periurbani
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT, individuano,
ove presenti,(67) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23.
gli ambiti periurbani di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b),
identificando in essi(68) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23.
gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l’agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.
3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi
di cui al presente capo(68) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23.
, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruitive tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Art. 68
Qualità del territorio rurale
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l’integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l’attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l’ambiente e il paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.
2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:
a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d’insieme del territorio.
3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:
a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;
b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d’uso agricola.
Art. 69
Disposizioni sugli usi agricoli
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all’articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende.
SEZIONE II
Disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo
Art. 70
Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione,
di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2,(209) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 1.
l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio.
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e).
b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.
4. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.
5. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
5 bis. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, l’imprenditore agricolo presenta richiesta di permesso di costruire, oppure SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2, qualora intenda mantenere i manufatti realizzati ai sensi del comma 1 oltre il termine di due anni. Il permesso di costruire o la SCIA alternativa devono essere rilasciati o devono essere efficaci prima della scadenza di tale termine. (541) Comma inserito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 7.
6 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l’installazione da parte dell’imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione. (463) Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 2.
Art. 71
Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:
f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune. (72) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
Art. 72
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:
b) ristrutturazioni urbanistiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:
a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84. (75) Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26.
Art. 73
Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente capo.
3. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84 disciplina ulteriori condizioni a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall’imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell’impresa e alla capacità produttiva dell’azienda agricola;
b ) all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84. L’impegno è assunto a seguito dell’approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo.
5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.(76) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27.
5 bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale. (77) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27.
Art. 74
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.
4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111.(79) Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3.
5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73;
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.
8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque
soddisfino tutte le seguenti condizioni:(78) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28.
c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.
11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.
Art. 75
1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l’imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.
3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all’interno del fondo.
4. L’utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all’attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
5. L’utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all’attività agricola non determina il mutamento della destinazione d’uso industriale o commerciale degli immobili stessi.
Art. 76
Trasferimenti di fondi agricoli
1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti.
2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l’attività agricola, come stabiliti dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di determinazione dei parametri di cui all’articolo 73, comma 2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia o della città metropolitana è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale, che l’indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell’estensione aziendale.
3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell’affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa, sia consentito il conseguimento di un titolo abilitativo.
4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative comunitarie o nazionali;
c) ai trasferimenti che hanno origine da:
1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
3) procedure espropriative;
4) successioni ereditarie;
5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
6) cessazione dell’attività per raggiunti limiti d’età o per sopraggiunta invalidità permanente al lavoro, degli imprenditori agricoli professionali.
5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque ettari di superficie agricola utilizzata.
6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al frazionamento.
SEZIONE III
Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo
Art. 77
Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 68, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale definiscono specifiche normative per la trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola situati in territorio rurale.
2. Tale disciplina deve assicurare che gli interventi garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza degli edifici di cui al comma 1, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali.
3. La disciplina di cui al comma 2, deve altresì garantire che la realizzazione di manufatti pertinenziali, ove consentita dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, privilegi il riutilizzo di manufatti esistenti nell’area di pertinenza e non comporti
alterazioni significative(82) Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30.
della struttura morfologica dei terreni.
Art. 78
1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti(325) Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68.
di cui all’articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all’articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.(464) Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3.
(202) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione
degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale(203) Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17.
, al fine di garantire il mantenimento dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64.
2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 (326) Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68.
, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui (327) Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68.
. (204) Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17.
4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività agricola o alla scadenza dell’iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC. (202) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17.
Art. 79
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola
1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a);
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui
agli articoli(214) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
135, comma 2, lettera b)
e 136, comma 2, lettera a)(215) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
, non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui
agli articoli(214) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
135, comma 2, lettera c)
, e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari (215) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
;
2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici indicati, ove espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
agli articoli(214) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
135, comma 2, lettera
(216) Parola eliminata con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
b) e 136, comma 2, lettera a)(215) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 4.
, comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
d) le addizioni volumetriche, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g);
g) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
h) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
i) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m);
3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994.(205) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18.
Art. 80
Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere antincendi boschivi
1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto dalla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’
articolo 74 della l.r. 39/2000 , non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione nel piano operativo e, ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, sono soggette a SCIA, sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.
SEZIONE IV
Mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici
Art. 81
Limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola
1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 196.
2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83, fermo restando quanto stabilito dagli atti d’obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
3. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d’uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.
Art. 82
Mutamento della destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC o nel PTCM oppure, in mancanza, nel regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1, e disciplinano specificatamente gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d’uso.
Art. 83
Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71, comma 1, dall’articolo 81 e dall’articolo 82, il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali è consentito solo se espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie
edificabile(356) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .
legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
3. Ai fini della convenzione o dell’atto d’obbligo di cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde all’intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d’uso agricola dell’immobile
sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione.(89) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 33.
4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell’atto d’obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d’interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 5, è dovuta al comune la relativa differenza.
5. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
6. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 1, 4 e 5 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII.
7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 81, in sede di definizione dei contenuti del quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo e del relativo dimensionamento per UTOE e destinazioni d’uso, i comuni tengono conto degli edifici che hanno mutato la destinazione d’uso agricola nei cinque anni precedenti. A tal fine, il quadro previsionale è corredato dal computo delle superfici
edificabili(356) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .
complessivamente deruralizzate nel quinquennio trascorso.
Art. 84
1. La Regione con il regolamento di attuazione del presente capo, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare:
a) le disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei
e di serre temporanee(90) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34.
, realizzati per lo svolgimento dell’attività agricola con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 1;
b) le disposizioni per l’installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a), e dall'articolo 135 per periodi superiori a due anni;
c) le disposizioni per l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, lettera b);
d) i manufatti aventi le caratteristiche di cui alla lettera c) che non siano soggetti al programma aziendale, ai sensi dell'articolo 70, comma 3;
e) le condizioni, ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 73, comma 3, a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
f) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel PTC o nel PTCM, di cui all’articolo 73, comma 4, lettera b);
g) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nel caso di mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici aziendali, qualora non siano definite nel PTC o nel PTCM, di cui all’articolo 82, comma 1;
h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all’articolo 73, comma 5; (91) Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34.
i) i contenuti del programma aziendale, ai sensi dell'articolo 74, comma 1;
l) le modifiche al programma aziendale con procedimenti semplificati, in quanto non sostanziali, di cui all’articolo 74, comma 12;
CAPO IV
Disposizioni in materia di porti regionali
Art. 85
Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento e riqualificazione di quelli esistenti
1. La rete dei porti e degli approdi turistici toscani costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale. I porti sono individuati nel PIT ai sensi dell’articolo 88, comma 7, lettera e).
2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, di pesca. Tali porti sono individuati nel PIT ai sensi dell’articolo 88, comma 7, lettera f).
3. Le funzioni di programmazione, pianificazione e realizzazione delle opere portuali dei porti regionali di rilevanza commerciale sono esercitate dall’Autorità portuale regionale di cui alla
legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla
l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ).
4. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti o la riqualificazione e l’ampliamento di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45.
Art. 86
Piano regolatore portuale
1. Il piano regolatore portuale attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e del piano operativo comunale per ognuno dei porti di interesse regionale. Il piano è approvato dal comune secondo il procedimento di cui all’articolo 111.
2. Nei porti per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla
l.r. 23/2012 il piano regolatore è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16
della stessa l.r. 23/2012 .
3. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.
4. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
5. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 4, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo
215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).(93) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35.
6. La realizzazione delle opere previste dal piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell’articolo 87 e della disciplina dell’attività edilizia di cui al titolo VI.
7. Per i porti e gli approdi turistici di competenza regionale, ad eccezione di quelli per i quali è stata istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla
l.r. 23/2012 , i progetti di cui all’articolo 87 possono essere realizzati in diretta attuazione del piano operativo, ove questo abbia i contenuti di cui al comma 3, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente sull’idoneità tecnica delle previsioni portuali.
8. Non costituiscono variante al piano regolatore portuale gli interventi di adeguamento tecnico funzionale del porto. Costituiscono interventi di adeguamento tecnico funzionale le opere portuali la cui realizzazione, pur rettificando la configurazione morfologica delle infrastrutture del porto, non comporti
a) la modifica delle funzioni portuali;
b) l’incremento in misura maggiore del 2 per cento della superficie complessiva degli specchi acquei individuati dal piano regolatore portuale.
10. In assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale, è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto, disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 87.
(1) vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.
L’approvazione dei progetti concernenti tali opere è subordinata alla preventiva valutazione positiva dell’idoneità tecnica della struttura regionale competente.
Art. 87
Attuazione del piano regolatore portuale. Regolamento di attuazione
1. Fatti salvi quelli per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale, tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’
articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998 .
2. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo
215, comma 3, del d.lgs. 50/2016.(95) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36.
3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’
articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono realizzati in attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza con il piano strutturale e in conformità con il piano operativo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 86, comma 7.
4. Con regolamento regionale:
a) sono disciplinate le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale;
b) sono indicati gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale per l'espressione del parere di cui all'articolo 86, comma 4;
c) sono disciplinate le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza ;
d) sono disciplinate le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali concernenti nuove strutture per la nautica da diporto;
5. L’Autorità portuale regionale dispone le modalità di vigilanza e collaudo in merito all’esecuzione di opere nei porti per i quali la stessa è competente. Negli altri porti di interesse regionale, i compiti di vigilanza sono attribuiti alla struttura regionale competente. La procedura di collaudo finale compete al comune titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, che può eventualmente avvalersi di una commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata.