Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
articolo 92 del d.lgs. 81/2008 , oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al direttore dei lavori;
articolo 91 del d.lgs. 81/2008 , oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al progettista dell’intervento qualora la violazione consegua ad un elaborato tecnico della copertura non conforme alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 141, comma 15.Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 ; poi abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 87 .
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .
Comma prima inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 ; poi è abrogato con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 7 .
Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .
Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .
Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73 , e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49 .
Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .
Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 , poi abrogato con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 29 .
Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 79 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 30 .
Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.
Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .
Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10. , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12 .
Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 25 .
Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 36 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 26.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .
Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.
Comma dapprima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 2 .
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 5.
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 , quindi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 5 .
Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , poi sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 e infine così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 6 .
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 7 .
Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47 e poi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 20 .
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 e poi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 21 .
Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 21 .
Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .
Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.
In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .
Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1
Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .
Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 4 .
Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .
Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .
Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.



