Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
l. 167/1962 , nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 , alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree sottoposte alla disciplina del Codice, il comune ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
articolo 6 del d.p.r. 445/2000 , oppure non sia apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 ; poi abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 87 .
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .
Comma prima inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 ; poi è abrogato con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 7 .
Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .
Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .
Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73 , e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49 .
Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .
Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 , poi abrogato con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 29 .
Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 79 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 30 .
Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.
Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .
Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10. , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12 .
Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 25 .
Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 36 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 26.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .
Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.
Comma dapprima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 2 .
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 5.
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 , quindi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 5 .
Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , poi sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 e infine così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 6 .
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 7 .
Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47 e poi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 20 .
Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 e poi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 21 .
Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.
Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 e poi abrogata con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 21 .
Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .
Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.
In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .
Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1
Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .
Dopo che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .
Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 4 .
Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .
Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .
Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.



