Legge regionale 7 novembre 2014, n. 64
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Visto il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Visto il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ), che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;
2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007”). Tale maggior gettito è stimato in euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e in euro 5.800.000,00 per l’anno 2016;
4. L’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre l'entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
“
2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
"
2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.Art. 2
- Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
“
1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse
”.Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.