Legge regionale 7 novembre 2014, n. 64
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
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Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
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Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ), che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;
2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007”). Tale maggior gettito è stimato in euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e in euro 5.800.000,00 per l’anno 2016;
4. L’
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5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre l'entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.