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Legge regionale 7 novembre 2014, n. 63

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 123, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 66 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);


Considerato quanto segue:


1. Successivamente alla tornata elettorale amministrativa che ha interessato gli enti locali della Toscana nel corrente anno, si pone la necessità del rinnovo dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sussistendo le condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);


2. Tuttavia, l’intervenuta riforma delle province, in ultimo con l’attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente trasformato tali enti nella composizione degli organi e ha attivato gli organi dell’istituto delle città metropolitane, rende non coerente la rappresentazione che delle stesse la legislazione regionale vigente opera in seno al CAL;


3. Inoltre, è da tempo presente all’attenzione degli enti locali e della Regione l’esigenza di una rinnovata analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo all’interno dell’ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali a livello regionale;


4. Si rende pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina del CAL, da realizzare anche attraverso un confronto con l’associazionismo di rappresentanza degli enti locali della Toscana, recentemente rinnovatosi in alcuni dei propri organi;


5. Appare pertanto non coerente con il quadro sopra descritto, nonché in alcune parti non attuabile, il processo di rinnovo ordinario richiamato al punto 1; permane, invece, la necessità di garantire la continuità del funzionamento del CAL per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e dalla legge e in particolare per l’espressione dei pareri obbligatori di competenza;


6. Nelle more dell’approvazione della riforma del CAL, si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare in via straordinaria e transitoria il reintegro dei componenti decaduti nella sola misura necessaria a garantire la validità delle decisioni dell’organo, relativamente alle sole componenti previste dalla legge come di diritto, cioè i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province, assumendo come assolta la rappresentanza di questi ultimi quando, ai sensi della intervenuta riforma istituzionale, coincidenti coi primi, nonché la presa d’atto della permanenza nel Consiglio dei componenti elettivi che a seguito delle elezioni risultano confermati nella rispettiva carica amministrativa;


7. Per l’entrata in vigore della presente legge ricorrono le ragioni dell’urgenza, connesse alla già evidenziata necessità di assicurare l’operatività del CAL, sia pure in questa conformazione straordinaria e transitoria, nell’attuale fase finale della legislatura regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
- Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali
1. Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello Statuto, in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali), il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative svoltesi nell’anno 2014, siano cessati dalla propria carica e, contestualmente, alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai sensi dell’articolo 9, primo periodo del comma 6, della l.r. 36/2000 , nonché alla presa d’atto della permanenza nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva carica amministrativa.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.