Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61
Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il


Visto il

Visto il

Vista la

Visto il

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
Considerato quanto segue,
1. La l.r. 25/1998 prevede che la programmazione in materia di rifiuti sia articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito;
2. Al fine di semplificare e snellire il sistema della programmazione in materia di rifiuti ed anche in considerazione dei ritardi e delle difficoltà legate alle procedure di approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, la presente legge elimina tale livello di programmazione riportandone i contenuti al piano regionale ed in parte al piano di ambito;
3. L’eliminazione del livello di programmazione interprovinciale ha conseguentemente determinato la necessità di ridefinire:
a) i contenuti del piano regionale e dei piani di ambito, ed il rapporto tra tali atti di pianificazione;
b) l’allocazione delle funzioni amministrative strettamente collegate alla programmazione in materia di rifiuti;
4. La presente legge prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, individui i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani, cui i piani di ambito devono dare attuazione, e per tale motivo si prevede che alla Regione siano attribuiti i poteri di vigilanza e controllo sulla pianificazione di ambito tuttora esercitati dalle province;
5. Alla Regione vengono altresì attribuite, per il necessario coordinamento con la programmazione regionale in materia di rifiuti, tutte le funzioni amministrative connesse all’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico elaborati, secondo quanto previsto dal

6. La presente legge provvede inoltre alla riallocazione a livello regionale delle funzioni amministrative in materia di rifiuti attribuite dal legislatore statale alla Regione e trasferite alle province con la l.r. 25/1998 , anticipando in questo modo il processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali previsto dalla l.r. 56/2014 ;
7. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché, in attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti;
8. A tal fine si rende necessario procedere alla modifica anche di alcuni allegati della l.r. 10/2010 per attribuire alla Regione le funzioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sugli impianti da autorizzare;
9. La riallocazione a livello regionale delle suddette funzioni amministrative risponde al principio costituzionale di adeguatezza e tiene altresì conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze 187/2011 e 159/2012 sul trasferimento di funzioni amministrative in materie riservate alla competenza legislativa statale, quale la tutela ambientale;
10. Alle province rimangono tutte le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla legge statale e che, in base alle citate pronunce della Corte costituzionale, rientrano tra le funzioni fondamentali di tali enti;
11. Poiché la presente legge rappresenta un’anticipazione della riforma introdotta dalla


12. Il trasferimento di funzioni decorre, invece, dall’entrata in vigore della presente legge, unicamente per le autorizzazioni relative alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, agli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico e agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, in quanto si tratta di impianti strategici per garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione della movimentazione dei rifiuti e l’attuazione del principio di prossimità;
13. Le modalità di individuazione e di trasferimento del personale dipendente impegnato nelle amministrazioni provinciali o in altri enti e oggetto di trasferimento della titolarità delle funzioni alla Regione Toscana, sono previste dal protocollo d’intesa sottoscritto

14. La presente legge prevede che, in attuazione dell’

15. La presente legge, infine, introduce la disciplina dei vincoli di natura urbanistica derivanti dall’inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’


Approva la presente legge
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