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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 41
- Disposizioni di prima applicazione relative all’Agenzia regionale del lavoro
1. Entro sessanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all’articolo 40, comma 3, è nominato il direttore dell’Agenzia regionale del lavoro.
2. Entro novanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all’articolo 40, comma 3, è nominato il collegio dei revisori dell’Agenzia.
3. L’Agenzia esercita le funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 , inserito dalla presente legge, a decorrere dalla nomina del direttore, di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia la Giunta regionale:
a) definisce, su proposta del direttore, la dotazione organica e il fabbisogno di personale dell'Agenzia e assegna le unità di personale e i dirigenti a cui affidare le responsabilità delle strutture dirigenziali;
b) approva gli indirizzi per la redazione del piano di cui all’articolo 21 undecies, comma 1, inserito dalla presente legge.
5. Entro sessanta giorni dall’approvazione degli indirizzi di cui al comma 4, lettera b), il direttore adotta il bilancio preventivo dell’Agenzia e il piano delle attività.
6. Il bilancio preventivo economico, corredato della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.
7. Rientrano nel patrimonio dell’Agenzia i beni mobili e immobili delle province, trasferiti a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla Sito esternol. 56/2014 , con le modalità di cui all’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 , inserito dalla presente legge.
8. Con uno o più decreti il Presidente della Giunta regionale individua i rapporti attivi e passivi in corso nei quali subentra l’Agenzia.
9. L’Agenzia subentra altresì nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso individuati nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali, di cui alla Sito esternol. 56/2014 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.