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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 38
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
b) i criteri per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa;
c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;
d) la verifica ed il controllo sull’attività di formazione professionale riconosciuta;
e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:
1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;
1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani
che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;
1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;
1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;
1.5 - semplificazione delle procedure;
1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;
1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;
1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.
2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali;
3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata.
”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti
pubblici o privati;
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.