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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 35
1. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
”.
2. Al comma 4 ter dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 , dopo le parole “
responsabilità amministrativa
” sono aggiunte le seguenti “
e gestionale
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.