Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014
Art. 32
- Inserimento dell’articolo 21 quaterdecies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
Art. 21 quaterdecies - Patrimonio
1. L’Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.