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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 30
1. Dopo l'articolo 21 undecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 duodecies - Bilancio
1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato
dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l’altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
7. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
8. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 4 della l.r. 65/2010
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.