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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 3
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
le seguenti funzioni
” sono aggiunte le seguenti: “
e attività
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
3 bis. La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.