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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 28
1. Dopo l'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 decies - Piano annuale delle attività
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, gli indirizzi per la redazione della proposta del piano annuale delle attività dell'Agenzia relativo all’anno successivo.
2. La proposta di piano annuale definisce le attività che l’Agenzia è tenuta a svolgere nell’anno di
riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.
3. La proposta di piano è adottata dal direttore dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell’approvazione.
4. La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d’attuazione del piano annuale delle attività dell’anno precedente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.