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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 27
1. Dopo l'articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 novies - Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'
Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall’
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per il 2011).
8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
9. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.
10. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della
legge regionale 20 luglio 2012, n. 39
(Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio
negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.
11. In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
12. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
13. Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.