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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 26
1. Dopo l'articolo 21 septies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 octies - Attribuzioni del direttore
1. Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione
complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
2. In particolare il direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Agenzia;
b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attività;
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia.
3. Il direttore cura i rapporti tra l’Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.