Menù di navigazione

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 22
1. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 quater - Funzioni dell’Agenzia
1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;
d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;
e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all’articolo 16;
f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;
g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20
ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;
l) ogni altra attività strumentale all’incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.
2. Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l’Agenzia:
a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.
3. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.