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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 17 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale
1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;
b) mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal
Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 32 definisce:
a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;
b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli organismi formativi;
c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.
5. La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.
6. La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.
7. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.
8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione o delle province.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.