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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 15
- Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 16 bis - Soggetti del sistema della formazione professionale
1. I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.
2. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.