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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Formazione professionale
1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale sulla base delle esigenze espresse dal sistema economico-produttivo garantendo:
a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;
b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;
c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.
3. Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l’offerta formativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
4. I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:
a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;
b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;
c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.
5. Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 59
(Ordinamento dell’IRPET).
6. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.
7. Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.