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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 12
- Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali
1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2,
Sito esternodella legge n. 35 del 4 aprile 2012
, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori “ITS”).
2. Gli interventi della programmazione sono riferiti a:
a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) percorsi di alta formazione tecnico-professionale di livello post-secondario, con conseguimento di diploma, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);
c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.
3. La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro
rispondenza con il quadro della programmazione regionale, tenuto conto dell’evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.