Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 13
- Scheda elettorale
1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.(4)
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata.(4)
4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.(4)
5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4 (5), è definita mediante sorteggio.
5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”). (2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.