Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 7
- Circoscrizioni elettorali
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.
Note del Redattore:
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