2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.”.
“2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.
1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.
Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.