CAPO III
- Disposizioni in materia ambientale
Art. 17
“
Art. 28 bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni
a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
b) la concessione di contributi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.
4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:
b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.
5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della provincia effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (
L.R. 25/25 /1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.
6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’
articolo 253 del d.lgs. 152/2006 , e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo
dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.
8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:
a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.
”.
Art. 18
“
Art. 28 ter - Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione
1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’
articolo 250 del d.lgs. 152/2006 , diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.
2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1,
nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
l.r. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
”.
Art. 19
1. Al
comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28
”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2,
”.
“
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
“
3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.
”.
“
3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale.
”.
“
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.
”.
Art. 20
Art. 21
"
9 bis. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432
“Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 22
“
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 775.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 1.075.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 23
“
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:
a) euro 800.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di
sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2014;
b) euro 1.300.000,00 per l’anno 2015 ed euro 800.000,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 24
- Disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti
1. Fino al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all’
articolo 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla
l.r. 25/1998 e alla
l.r. 10/2010 ), la Regione, per l’espletamento delle attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo 28, si avvale delle strutture amministrative e tecniche delle province.