CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
Art. 1
- Tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:
a) abilitazione all’esercizio venatorio euro 23,00;
b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.
3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
Art. 2
Art. 3
- Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE II
Art. 4
“
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.”.
“2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.
”.
Art. 5
“
1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.
”.
SEZIONE II BIS
Art. 5 bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. (51) Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2, che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.
3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
SEZIONE III
Art. 6
Art. 7
“
Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
Art. 8
Art. 9
“
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;
”.
Art. 10
- Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 11
“
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per i soggetti
che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014.
”.
Art. 12
1. Per l’anno d’imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 ;
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2015, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'
articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 .
4. Col regolamento di cui all'
articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.
Art. 13
- Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un minor gettito stimato in euro 2.560.000,00 per l'anno 2015 ed un maggior gettito stimato in euro 386.000,00 per l'anno 2016 ed euro 772.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.