3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.
3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.
3 quater. L’applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio.
Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.