- Disposizioni per la partecipazione nella società Logistica Toscana S.c.r.l.
1. Al fine di mantenere inalterata l’entità del capitale della società Logistica Toscana S.c.r.l., la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all’articolo1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”), fino ad un massimo di euro 90.000,00.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.