Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
Art. 41
- Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla
l.r. 51/2009 , alla
l.r. 40/2005 e alla
l.r. 8/2006 ) e nella
l.r. 77/2013 e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’
articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), nonché dall’
articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 , e fermo restando quanto disposto dall’
articolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori interventi normativi in materia di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, tesi ad assicurare la sostenibilità economica complessiva del sistema anche attraverso un ulteriore contenimento della spesa di personale.
3. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.