Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 , dopo le parola: “
di cui
” sono inserite le seguenti: “
al comma 1 bis e
”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area
urbanizzata.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 ter. L’autista può richiedere all’utente l’esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l’utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all’acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 la parola: “
cinque
” è sostituita dalla parola: “
quindici
” e le parole: “
non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria
” sono sostituite con le parole: “
sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4
”.
7. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 31 luglio 2005, n. 155
). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.
8. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'
articolo 8 della l.r. 81/ 2000
.
9. Al comma 10 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “
A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.