Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
Art. 19
1. Al
comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28
”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2,
”.
“
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
“
3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.
”.
“
3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale.
”.
“
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.
”.