Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
Art. 15
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Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali
1. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'
articolo 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 , i compensi professionali di cui all'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), comprensivi degli oneri riflessi, determinati secondo gli accordi e contratti sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il comparto, già vigenti in Regione Toscana, sono attribuiti in modo tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'
articolo 9, comma 7, del d.l. 90/2014 . Restano altresì fermi i limiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 6, primo periodo,
del medesimo d. l. 90/2014 .
2. I compensi professionali, ai sensi dell'
articolo 9, comma 5, del d.l. 90/2014 , sono attribuiti ai singoli avvocati sulla base degli esiti della valutazione delle prestazioni individuali effettuata secondo il sistema vigente in Regione Toscana come definito nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato.
3. La valutazione delle prestazioni individuali avviene secondo criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali, della partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale, dell'efficacia e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari di competenza.
4. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi informatici di archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi
di parità di trattamento e specializzazione professionale ed in base a criteri di omogeneità dei carichi di lavoro, di approfondimento per materie di competenza, nonché dell'esperienza maturata.
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