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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 49

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r.1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):
a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione;
b) è rinnovabile;
c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell’opposizione;
d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.